Bonus facciate 2022: scadenze e novità

Richiedi le agevolazioni del bonus facciata, scopri di cosa si tratta e come utilizzare il bonus.

Bonus facciata, Agevolazioni

Bonus facciate: quali lavori si possono eseguire e come funziona?

Il bonus facciate consiste in un’agevolazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute negli anni 2020 e 2021 e del 60% delle spese sostenute nel 2022 per tutti quegli interventi di recupero e/o ristrutturazione effettuati sulle facciate esterne degli edifici ubicati in centri storici o zone limitrofe (A e B) e aree assimilabili.

Sono ammessi al bonus solo ed esclusivamente gli interventi effettuati sulle strutture opache della facciata, sui balconi e fregi.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

Sono ammessi all’agevolazione particolarmente:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni

  • Le società semplici

  • Gli enti sia pubblici sia privati che non svolgono attività commerciale

  • Le associazioni tra professionisti

  • I contribuenti che conseguono reddito d’impresa

La detrazione non può essere utilizzata

da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, come ad esempio i titolari esclusivamente di redditi derivanti dall’esercizio di attività d’impresa o di arti o professioni che aderiscono al regime forfettario,

né dai contribuenti che non potrebbero usufruirne in quanto l’imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta.

Per usufruire dell’agevolazione, i beneficiari devono possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Come si utilizza?

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali d’importo eguale, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda. L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Chi ha diritto a usufruire del “bonus facciate” può optare per due scelte alternative all’utilizzo diretto della detrazione:

  • un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura)

  • la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate.

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Come fare la comunicazione

La comunicazione va inviata solo in via telematica, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 12 ottobre 2020. Le istruzioni per la compilazione del modello sono state aggiornate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 luglio 2021.

La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

La comunicazione della cessione del credito, relativa alle rate di detrazione non fruite, deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

 Il “bonus facciate” è ammesso per le spese relative a interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.

 
 

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Non spetta, invece, per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile o realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente, inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” (articolo 3, comma, 1, lett. d del Dpr n. 380/2001).

Le zone interessate e quelle escluse Per avere diritto al bonus è necessario che gli edifici siano ubicati nelle zone A o B (indicate nel decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444 del 1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

L’assimilazione alle zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti. Non è sufficiente un’attestazione da parte di ingegneri o architetti iscritti ai rispettivi Ordini professionali.